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Sabato 26 maggio 2012 |
Deducibilità delle spese di sponsorizzazione

La deducibilità dei costi per la sponsorizzazione è stata oggetto, a marzo e aprile 2012, di due distinte sentenze della Corte di Cassazione. Si tratta delle sentenze n. 3433 del 5 marzo e n. 6548 del 27 aprile.

Con la prima, riguardante una società attiva nel settore dell’impiantistica e degli imballaggi, tali costi sono stati considerati spese di rappresentanza e non di pubblicità. La Suprema Corte ha stabilito che il contribuente, per poter dedurre i costi per la sponsorizzazione come spese di rappresentanza, deve dimostrare che si tratti di spese effettivamente connesse e che hanno dato luogo ad un incremento commerciale, ossia all’aumento delle vendite dei propri prodotti.
Proprio per la natura specifica della fattispecie esaminata, il contrasto con quanto era stato sostenuto in precedenza dall’Amministrazione finanziaria (cfr. R.M. n. 204/E/1992) non è totale.

La seconda sentenza chiarisce, poi, che al fine di dedurre le spese, occorre dimostrare che la pubblicità svolta a favore di terzi abbia comportato un vantaggio e un’utilità effettivi. In particolare, la Cassazione ha affrontato la problematica dell’onere della prova, specificando che tale onere spetta all’Ufficio in presenza di spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, come quelle relative all’acquisto di beni di magazzino e beni strumentali; in tutti gli altri casi, l’onere della prova ricade sul contribuente.

 
 
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