Il Decreto «crescita e sviluppo» consente di chiedere l’autorizzazione a sciogliersi da tali contratti alla data di presentazione del ricorso
La domanda di concordato preventivo e la successiva ammissione del debitore alla procedura non consentono a quest’ultimo, in base alla legislazione oggi vigente, di sciogliersi dai contratti d’impresa ritenuti svantaggiosi o non più necessari. Diversa, invece, è la disciplina del fallimento, posto che gli articoli 72 e seguenti della Legge fallimentare consentono al curatore, salve specifiche eccezioni, di tenere sospesi e poi risolvere i contratti pendenti alla data di dichiarazione ...