L’invio impedito delle spese sanitarie non fa venir meno il ravvedimento
Bisogna però dimostrare di avere tentato l’invio con «lieve ritardo» o, comunque, entro i sessanta giorni
Lo scorso 9 febbraio è decorso il termine per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle prestazioni sanitarie definite dal DM 31 luglio 2015, ai fini del modello 730/2016 precompilato (si veda “Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni” del 22 febbraio 2016).
Ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, se la trasmissione avviene con un ritardo massimo di 60 giorni, la sanzione (che sarebbe di 100 euro per ogni comunicazione) è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, essendo inibito il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.
Inoltre, il successivo comma 5-ter stabilisce che, per il primo anno di applicazione della norma (quindi il 2016, circostanza confermata nel corso di Telefisco 2016), non vi sono sanzioni in