Quadro RW con approccio look through solo se il Paese non è collaborativo
Risulta determinante comprendere se lo Stato in cui si trova l’investimento rientra in questa nozione
L’art. 4 del DL 167/90 prevede che siano tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 del TUIR residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Tale obbligo scatta anche in caso i medesimi siano titolari effettivi degli investimenti esteri ex art. 1 comma 2 lett. pp) e art. 20 del DLgs. 231/2007. A questo si aggiunge che il quadro RW deve essere compilato per calcolare e liquidare:
- l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
- l’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio ...