Il conferimento in società di un’azienda individuale non è «trasformazione»
L’alienante non è liberato dai debiti dell’azienda conferita se i creditori non vi hanno espressamente consentito
La Cassazione, nell’ordinanza n. 5088/2024, ha ribadito l’orientamento in base al quale il conferimento di un’azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, dà luogo a un fenomeno traslativo ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., tale per cui l’alienante acquista la posizione di socio nella società, ma non è liberato dai debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, salvo che risulti l’esplicito consenso dei creditori.
Nel caso di specie, il creditore di un imprenditore individuale agiva giudizialmente per ottenere il pagamento del suo credito, ma l’imprenditore eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, a suo dire:
- l’azienda originariamente gestita individualmente era stata conferita in ...