Non sono immessi in consumo i beni distrutti per un caso fortuito
Affinché sia riconosciuta l’esistenza del caso fortuito, però, occorre che la perdita sia dovuta a circostanze estranee all’operatore interessato
Con la sentenza relativa alla causa C-509/22, depositata ieri, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa in merito alla compatibilità di alcune disposizioni italiane rispetto all’art. 7 § 4 della direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise.
La norma appena menzionata stabilisce che non si considera come “immissione in consumo” la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti in regime di sospensione da accise, per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un “caso fortuito” o per causa di “forza maggiore”.
I giudici unionali si sono espressi con riferimento a un caso verificatosi in Italia, in cui una società la cui attività consisteva nella denaturazione dell’alcol etilico aveva ...
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