Il commercialista può essere anche un consulente finanziario «autonomo»
L’attività professionale è invece incompatibile con quella di promotore finanziario
Il CNDCEC, nei Pronto Ordini nn. 22, 4 e 8 del 15 aprile 2024, torna ad occuparsi del tema dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile rispetto ad altre attività professionali e, in particolare, rispetto alle attività di:
- consulente finanziario “autonomo”;
- agrotecnico e agrotecnico laureato;
- procacciatore d’affari.
Quanto alla figura del consulente finanziario, nel Pronto Ordini n. 22/2024 si osserva, in primo luogo, come l’art. 4 comma 1 lett. e) del DLgs. 139/2005 preveda espressamente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’attività di “promotore finanziario”, oggi qualificabile come “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”, ...