Devoluzione del patrimonio a favore di Onlus non ammessa per gli ETS
La tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo, prevista dal DLgs. 117/2017, non è presente nel DLgs. 460/97
Un ente del Terzo settore che voglia cessare la propria attività non può devolvere il proprio patrimonio a una ONLUS. In questi casi, infatti, l’obbligo della ONLUS di devolvere il proprio patrimonio incrementale in caso di scioglimento non sarebbe assistito, come per gli atti di indebita devoluzione del patrimonio residuo degli ETS, anche dalla tutela rappresentata dalla nullità dell’atto.
È quanto si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6710 del 30 aprile 2024.
È stato richiesto al Ministero, da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome, se un ente iscritto nell’Anagrafe unica delle ONLUS possa risultare, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 3 luglio 2017 n.
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