Concorre a formare il reddito delle farmacie la remunerazione aggiuntiva 2023
Con la risposta a interpello n. 107 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la remunerazione aggiuntiva 2023, riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non trovando applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020.
In merito alla remunerazione aggiuntiva 2021-2022, con la risposta a interpello n. 219/2022 era stata affermata l’applicabilità della detassazione generale per i contributi COVID ex art. 10-bis del DL 137/2020.
Ai fini in esame, viene rilevato che il riferimento alla circostanza per la quale la remunerazione aggiuntiva 2023 è stata emanata “in continuità” con quella adottata durante il periodo emergenziale (remunerazione aggiuntiva 2021-2022) non riguarda il rapporto in generale della remunerazione aggiuntiva 2023 con le misure anti COVID-19, ma la circostanza per la quale quest’ultima remunerazione (2023) sia qualificabile al pari di quella precedente (2021-2022) come un “contributo a fondo perduto”.
Con l’introduzione della remunerazione aggiuntiva 2023, infatti, viene introdotto un sistema di remunerazione stabile rispetto a quello emergenziale previsto durante la fase pandemica.
Sul punto, l’Agenzia sottolinea che, in relazione alla remunerazione aggiuntiva 2023, l’art. 1 comma 532 della L. 197/2022, ha stabilito solo la data di decorrenza (1° marzo 2023), senza indicare una data di termine di detta misura. Ne consegue che la remunerazione aggiuntiva 2023 sia stata introdotta con una valenza strutturale e non più legata, come la precedente remunerazione aggiuntiva 2021-2022, all’emergenza COVID-19.
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