Soddisfacimento dei creditori anche con cessione di beni nel concordato preventivo
Il terzo correttivo al Codice della crisi potrebbe incidere anche su valore di liquidazione, classi di creditori e contenuto del piano
Lo schema di decreto “correttivo-ter” del Codice della crisi, che sarà reso in attuazione delle L. 20/2019 e L. 53/2021, stando alla bozza circolata contiene diverse modifiche in materia di concordato preventivo.
Si prevede in primo luogo che il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione possa raggiungersi non solo mediante continuità aziendale, ma altresì attraverso la liquidazione del patrimonio, “anche con cessione dei beni” (art. 84 comma 1).
Per valore di liquidazione si intende quello “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione
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