Il CNDCEC conferma la decorrenza per gli obblighi formativi dei professionisti delegati alla vendita
Il CNDCEC, con l’Informativa n. 77 del 24 maggio 2024, ha richiamato le indicazioni già fornite con il Pronto Ordini n. 37/2024 del 10 aprile scorso (si veda “Per l’obbligo di aggiornamento conta la data di iscrizione all’elenco dei delegati alle vendite” del 25 aprile 2024) a proposito degli obblighi di aggiornamento gravanti sui professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che risultino iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
Si ricorda che il comma 6 della norma citata stabilisce che i professionisti che aspirano a mantenere l’iscrizione nell’elenco devono fare domanda al Presidente del Tribunale ogni 3 anni, allegando i documenti di cui ai nn. da 1 a 3 del medesimo comma.
A ciò si aggiunge il disposto di cui all’art. 179-ter comma 7 disp. att. c.p.c., che esige per la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alla vendita l’ulteriore ricorrenza di alcuni requisiti, tra loro alternativi. Tra questi figura, in particolare, l’“avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...), nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno”.
L’Informativa n. 77/2024 si sofferma proprio su quest’ultimo punto, ribadendo che il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60 decorre dalla data di iscrizione nell’elenco; allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione dell’elenco l’anno entro cui conseguire almeno 15 dei 60 crediti utili per la conferma dell’iscrizione.