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Il CNDCEC conferma la decorrenza per gli obblighi formativi dei professionisti delegati alla vendita

/ REDAZIONE

Sabato, 25 maggio 2024

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Il CNDCEC, con l’Informativa n. 77 del 24 maggio 2024, ha richiamato le indicazioni già fornite con il Pronto Ordini n. 37/2024 del 10 aprile scorso (si veda “Per l’obbligo di aggiornamento conta la data di iscrizione all’elenco dei delegati alle vendite” del 25 aprile 2024) a proposito degli obblighi di aggiornamento gravanti sui professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che risultino iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale ai sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Si ricorda che il comma 6 della norma citata stabilisce che i professionisti che aspirano a mantenere l’iscrizione nell’elenco devono fare domanda al Presidente del Tribunale ogni 3 anni, allegando i documenti di cui ai nn. da 1 a 3 del medesimo comma.
A ciò si aggiunge il disposto di cui all’art. 179-ter comma 7 disp. att. c.p.c., che esige per la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alla vendita l’ulteriore ricorrenza di alcuni requisiti, tra loro alternativi. Tra questi figura, in particolare, l’“avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...), nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno”.

L’Informativa n. 77/2024 si sofferma proprio su quest’ultimo punto, ribadendo che il triennio di riferimento entro cui conseguire un numero di crediti non inferiore a 60 decorre dalla data di iscrizione nell’elenco; allo stesso modo decorre dalla data di iscrizione dell’elenco l’anno entro cui conseguire almeno 15 dei 60 crediti utili per la conferma dell’iscrizione.

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