Nel concordato minore i fatti distrattivi e dissipativi rientrano nel concetto di frode
Si tratta di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori che rendono inammissibile la procedura
L’art. 77 del DLgs. 14/2019 (CCII) costituisce norma di presidio all’accesso alla procedura disponendo che la domanda di concordato minore sia inammissibile se mancano i documenti di cui agli artt. 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) nn. 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La disposizione replica, come anche emerge dalla lettura della Relazione illustrativa, alcune limitazioni già presenti nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tra cui anche i casi di frode accertata.
Il tema da trattare attiene, dunque, ...