Per ridurre le azioni risarcitorie contro i sindaci serve la collaborazione tra colleghi
Spettabile Redazione,
scrivo la presente sulle ali dell’entusiasmo collettivo (o quasi) per l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge sulla limitazione patrimoniale della responsabilità dei sindaci.
Personalmente valuto positivamente tale norma in quanto voluta e sentita dalla categoria a difesa delle azioni di responsabilità che i curatori (molte volte colleghi) avviano verso colleghi che rivestono la carica di sindaco in società fallite.
Tali azioni di responsabilità in numerosi casi sono azionate non sulla base di chiari inadempimenti del collegio ma sull’esistenza di polizze assicurative obbligatorie in capo ai sindaci i quali, investiti di tali azioni risarcitorie milionarie, preferiscono transare con il fallimento, chiamando in causa la propria assicurazione, piuttosto che iniziare azioni giudiziarie lunghe, costose e con esiti incerti.
E di ciò ne sono pienamente consapevoli i curatori!!!
Quindi bene la norma, che limita il quantum della responsabilità patrimoniale e le tempistiche dell’azione risarcitoria, anche se non risolve il problema dell’avvio di tali azioni di responsabilità. La risoluzione di tale problema sta nell’applicazione dell’art. 14 del nostro codice deontologico, che tutti noi dovremmo conoscere.
Esso dispone che, prima di iniziare una azione risarcitoria nei confronti di un collega, il professionista deve sentire le sue giustificazioni sugli inadempimenti contestati e, successivamente, indicare e documentare chiaramente il rapporto di causalità tra la condotta del collega e il danno che si vuole risarcito.
Evidenzio che tale obbligo deontologico non viene meno per il fatto che un collega svolga la funzione di pubblico ufficiale e abbia responsabilità per tale funzione. Infatti più volte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in risposta a specifici quesiti sul punto, ha stabilito che tale obbligo deontologico deve comunque essere rispettato (P.O. n. 270/2015 e n. 139/2023). Concetto, peraltro, stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 15030/2015).
Ritengo, quindi, che la riduzione del fenomeno dell’avvio di azioni risarcitorie nei confronti del Collegio Sindacale di società fallite, ora mitigato negli effetti con il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, possa avvenire solo con una attenta applicazione della citata norma deontologica.
Sul punto invito il Consiglio Nazionale ad attivare azioni tali da sensibilizzare i colleghi sulla corretta applicazione della norma deontologica.
Adriano Pietrobon
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso