In Gazzetta il codice di condotta per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi al regime di adempimento collaborativo.
Si ricorda che tale regime, disciplinato dagli artt. 3-7 del DLgs. 128/2015, come integrati e modificati dal DLgs. 221/2023, consente di instaurare con l’Agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.
Il regime comporta una serie di impegni per i contribuenti e per l’Amministrazione finanziaria.
Il DM 29 aprile 2024 approva il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime.
Il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia e contribuenti aderenti contestualmente all’ammissione al regime.
Gli impegni reciprocamente assunti vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all’Agenzia. Il codice di condotta così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d’imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Se, con successivo decreto del Ministro dell’Economia, viene modificato, integrato o sostituito il codice di condotta, sarà onere dell’Agenzia delle Entrate e dei contribuenti aderenti sottoscrivere il nuovo codice secondo i termini e le modalità individuate con l’approvazione dello stesso ovvero nei 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del successivo decreto.
Il DM 20 maggio 2024, invece, apporta modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41