Per il fondo di garanzia INPS i termini decorrono dall’inizio della liquidazione coatta amministrativa
La Suprema Corte, con la sentenza depositata ieri, 19 giugno 2024, n. 16848 ha chiarito come, in materia di Fondo di garanzia costituito presso l’INPS ai sensi della L. 297/82, il provvedimento di scioglimento della cooperativa datrice di lavoro con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., non determini l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non rilevando, pertanto, per il decorso del termine di 12 mesi di cui all’art. 2 del DLgs. 80/92.
Nel dettaglio, è possibile adire il Fondo di garanzia INPS per la corresponsione dei crediti relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi antecedenti il provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure concorsuali ex art. 1 del DLgs. 80/92, nel quale è annoverata la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dall’art. 2545-terdecies c.c.
Quest’ultima, come rileva la Corte, presuppone l’insolvenza, a differenza del provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ex art. 2545-septiesdecies c.c., che, oltre a non presupporla, richiede diversi e ulteriori requisiti.
A conferma di ciò, l’art. 2545-septiesdecies c.c. non parla di “liquidazione coatta amministrativa” ma solo di “liquidazione”, a nulla rilevando che la fattispecie disciplinata dall’art. 2545-septiesdecies c.c. sia regolata dalle norme della liquidazione coatta amministrativa.
L’insolvenza, se presente, dovrà essere accertata a procedura di liquidazione aperta e dichiarata con sentenza del Tribunale; è a tale fase, successiva al provvedimento di cui all’art. 2545 septiesdecies c.c., che si riferisce l’art. 2 del DLgs. 80/92, laddove richiama l’atto che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
È, in verità, in tale momento che viene accertato, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall’INPS.
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