Agevolazioni prima casa nel contratto a favore di terzo con dichiarazioni del beneficiario
Le dichiarazioni agevolative devono essere contestuali alla dichiarazione relativa alla volontà di accettare l’attribuzione a proprio favore
Nel caso in cui la compravendita dell’abitazione sia stipulata “a favore di terzo”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., l’agevolazione prima casa può trovare applicazione a favore del terzo solo ove questi abbia reso le dichiarazioni agevolative e, contestualmente, abbia manifestato la volontà di “profittare” della stipulazione a suo favore, come richiesto dall’art. 1411 comma 2 c.c.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 145, pubblicata ieri.
I rapporti tra l’agevolazione prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e il contratto a favore di terzo non sono espressamente considerati dalla norma fiscale e, per questo, hanno dato luogo a dubbi, che
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