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IMPRESA

Nel correttivo-ter il riordino delle forme di liquidazione nel concordato

Vengono disciplinati anche i separati effetti dell’omologazione

/ Tommaso NIGRO

Giovedì, 18 luglio 2024

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L’attuale formulazione dell’art. 84 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) prevede un ventaglio di scelte della proposta concordataria individuando, quale epilogo, la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività a un assuntore o “qualsiasi altra forma”.

In detto contesto era stata già segnalata (si veda “Diverse forme di liquidazione nel concordato per cessione di beni” del 19 ottobre 2023) l’inconsueta sovrapposizione tra l’art. 114 comma 1 del DLgs. 14/2019, a mente del quale “Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità

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