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Diritto di precedenza esercitabile dal lavoratore anche in corso di rapporto

/ REDAZIONE

Martedì, 16 luglio 2024

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La Cassazione, con la sentenza n. 19348 depositata ieri, ha chiarito che il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore a termine anche nel corso del rapporto di lavoro qualora siano già passati sei mesi dalla sua esecuzione, in quanto la legge prevede, per l’esercizio di tale diritto, un dies ad quem ma non anche un termine a quo.

I giudici di legittimità hanno infatti affermato che ai sensi dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies del DLgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.

Si ricorda quindi che ai fini dell’esercizio del diritto in questione la legge prevede, oltre a un requisito soggettivo, sia la condizione rappresentata dalla manifestazione da parte del lavoratore a tempo determinato della sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sia un termine entro il quale tale diritto va esercitato – vale a dire sei mesi dalla data di cessazione del rapporto – con estinzione del diritto stesso entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nonostante la pronuncia si riferisca alla normativa previgente contenuta nel DLgs. 368/2001, si può affermare che tali principi siano applicabili anche a quella attualmente in vigore, sostanzialmente rimasta invariata, contenuta all’art. 24 del DLgs. 81/2015.

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