Se l’attività è semplice si può liquidare al commercialista la metà del compenso
In assenza di specifici accordi con la parte assistita, per la liquidazione del compenso si applica la «tariffa»
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 19326 dello scorso 15 luglio, è tornata a occuparsi di compensi professionali e, in particolare, del compenso del commercialista che assista il contribuente in un giudizio avente a oggetto la validità di alcuni avvisi di accertamento.
Il professionista aveva assistito una società sua cliente nel primo grado di giudizio, quando essa era in bonis, ed era stato pagato per l’opera prestata. Dopo il fallimento della società, il commercialista aveva assistito il curatore nel secondo grado di giudizio, ottenendo, infine, l’annullamento degli avvisi di accertamento per il rilevante importo di oltre 11 milioni di euro. Non ritenendo corretta la liquidazione del suo compenso per l’assistenza prestata in secondo grado, effettuata dal giudice