In sede di omologa del concordato minore riesaminabili i presupposti di ammissibilità
Il debitore può modificare la proposta e il piano nel corso del procedimento di apertura
Il debitore, purché non sia consumatore, può ricorrere al concordato minore per porre rimedio allo stato di sovraindebitamento in cui versa.
Affinché la domanda di concordato sia ammissibile è necessario, innanzitutto, che sia verificata la qualità di impresa minore del ricorrente, ossia che ricorrano congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
È richiesto, ulteriormente, che la domanda sia corredata di tutti i documenti richiesti dagli artt. 75 e 76 del DLgs. 14/2019, che il preponente non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti ovvero che non ne abbia già usufruito per due volte; è necessario, altresì, che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori (art. 77 del DLgs. 14/2019).
La domanda, ai ...