La cartella ipotecaria al portatore svizzera non si dichiara alla frontiera
La Cassazione, nella sentenza n. 23865, depositata ieri, ha precisato che la cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi della Comunità europea ed extracomunitari, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del DLgs. 195/2008.
Essa, infatti, non rientra nelle previsioni sanzionatorie ivi contemplate ed attinenti:
- al denaro contante (banconote e monete) di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- all’invio di denaro contante di quell’importo tramite uffici postali mediante vaglia cambiario o titolo equivalente;
- ai titoli di credito equiparati al denaro contante dall’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del DLgs. 195/2008.
L’assimilazione a tali fattispecie è preclusa dal difetto dei requisiti (propri del contante):
- della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna;
- dell’immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte di terzi che ne siano entrati in possesso eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.