Non è sciopero l’astensione dal lavoro frutto di una decisione individuale dei dipendenti
Lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di esercizio collettivo. Pertanto, ancorché non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore, è necessario che l’astensione dal lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo, di natura salariale o non; quest’ultimo costituisce, infatti, elemento determinante dell’esercizio del diritto di sciopero.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24473 depositata ieri, 12 settembre 2024, specificando altresì come gli elementi che consentono di qualificare lo sciopero come legittimo debbano essere individuati nella natura dell’interesse collettivo da tutelare nonché nella decisione concordata e preventiva circa l’adozione del comportamento di astensione dal lavoro.
Invece, nell’ipotesi in cui siano i singoli lavoratori a decidere circa l’attuazione e le modalità dello sciopero, senza predeterminazione alcuna, tale condotta deve qualificarsi quale semplice astensione individuale dal lavoro; in questa circostanza, il datore potrebbe essere esposto ad una seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la produttività dell’impresa ovvero per la salute di tutti i lavoratori.
Nel caso di specie, la Suprema Corte confermava quanto statuito dal giudice di appello, secondo il quale la condotta di alcuni lavoratori astenutisi dal lavoro, in assenza di una comunicazione sindacale che dichiarasse l’ora di inizio dell’astensione e in mancanza di una deliberazione collettiva che attribuisse il carattere di sciopero a tale comportamento, dovesse qualificarsi come mera astensione individuale dal lavoro.