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Il ravvedimento in caso di CPB allunga i termini per l’accertamento

Il regime riservato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato è confluito nel disegno di legge di conversione del DL Omnibus approvato dal Senato

/ Paola RIVETTI

Mercoledì, 2 ottobre 2024

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Nella seduta di ieri il Senato ha approvato con voto di fiducia il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (c.d. “Omnibus”). Il testo passa ora all’esame della Camera che lo dovrà approvare entro l’8 ottobre.
Visti i tempi strettissimi per completare la conversione, non dovrebbe subire modifiche il “regime del ravvedimento” riservato ai soli soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre (sono esclusi coloro che applicano il regime forfetario).
Si tratta di una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi pregressi quelli oggetto di CPB a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. L’attuazione della disposizione richiede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La sanatoria opera per i periodi d’imposta (uno o più) dal 2018 al 2022. Restano comunque esclusi quei periodi per cui non sono stati applicati gli ISA, in quanto la determinazione della sostitutiva richiede la disponibilità del punteggio ISA per l’annualità da sanare.

L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato nella misura del:
- 5% con punteggio ISA pari a 10;
- 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% con punteggio ISA inferiore a 3.

In sostanza, la percentuale di rivalutazione del reddito dichiarato aumenta al diminuire del punteggio ISA, mentre l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio, essendo pari al:
- 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.

Per l’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso applicando le medesime percentuali delle imposte dirette. L’aliquota è pari al 3,9%.

È prevista una riduzione delle imposte sostitutive del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia.
In ogni caso, per ciascuna annualità, l’importo minimo da versare è pari a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 31 marzo 2025, per il pagamento in unica soluzione oppure per iniziare a versare la prima delle 24 rate mensili.
Se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC, schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate, il “regime di ravvedimento” è precluso. Limitatamente al 2018, la preclusione è anticipata se i citati atti sono notificati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024.

Durante i periodi oggetto di sanatoria (con avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) restano possibili, ma solo in caso di:
- decadenza dal concordato preventivo;
- applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per reati tributari commessi nel corso degli anni 2018-2022 (a esclusione di quelle su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione e di quelle su false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
- mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.

A fare da contraltare alla limitazione degli accertamenti sopra indicata, viene introdotto un ampliamento dei termini di accertamento anche ai fini dell’IVA, benché tale imposta resti estranea dal CPB.
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. Quindi l’estensione dei termini di accertamento è maggiore per le annualità più risalenti.
Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31 dicembre 2025 oppure il 31 dicembre 2024 beneficiando del regime premiale ISA con punteggio pari a 8; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027. Per il periodo d’imposta 2021, il 31 dicembre 2027 coincide con la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB senza ricorrere al ravvedimento speciale, in ogni caso, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. La proroga dovrebbe interessare solo il periodo d’imposta 2018.

Questi temi saranno approfonditi nella diretta web “Concordato preventivo biennale e sanatoria 2018–2022: le risposte dei nostri esperti” in programma l’8 ottobre.

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