I corrispettivi per l’acquisto dell’usufrutto di marchi non sono royalties
Al corrispettivo non relativo all’uso o concessione in uso non si applica l’art. 12 della Convenzione con lo Stato di residenza del percipiente
La Corte di Cassazione si è occupata a più riprese del delicato tema relativo alla corretta qualificazione, e alla conseguente tassazione internazionale, dei corrispettivi corrisposti una tantum a soggetti non residenti per il godimento o per il trasferimento di beni immateriali.
La tematica riguarda, in sintesi, la qualificazione fiscale ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni di tali corrispettivi che, se inquadrati tra i business profits ex art. 7 del modello OCSE, sono tassati nello Stato della fonte solo in presenza di una stabile organizzazione, e se inquadrati tra i “canoni” (royalties) ex art. 12 del modello OCSE, sono invece assoggettati alla relativa disciplina (per l’Italia derogata, prevedendosi l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta).
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