Contribuenti «in vantaggio» nei rimborsi dell’imposta estera sui dividendi
Le Corti di merito si pronunciano per il recupero delle ritenute subìte nella maggior parte degli Stati esteri
Si sta consolidando nella giurisprudenza di merito il principio per cui le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi di fonte estera possono scomputare dal prelievo italiano (ritenuta alla fonte, ovvero imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera) quello subito all’estero sul medesimo reddito.
L’orientamento espresso dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 25698/2022 e 10204/2024 è stato recepito da una serie di pronunce, tra le quali si segnalano quelle della C.G.T. I Siena n. 68/1/24, della C.G.T. I Milano n. 3184/2024 e della C.G.T. I Verona n. 321/2024.
La possibilità di recuperare le imposte pagate all’estero, sotto forma di detrazione dalle imposte italiane, trova fondamento nelle norme delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le
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