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Non è realizzativa l’incorporazione in fondi di diritto italiano

/ REDAZIONE

Sabato, 19 ottobre 2024

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La risposta a interpello n. 206 pubblicata ieri ha chiarito che la fusione transfrontaliera di comparti di una SICAV lussemburghese mediante incorporazione in OICR di diritto italiano non rientra nel campo di applicazione dell’art 166-bis del TUIR in tema di valorizzazione fiscale di beni “in entrata”.

Il presupposto per l’applicazione della disposizione, infatti, è quello per cui il soggetto interessato sia titolare di un reddito d’impresa ai sensi dell’ordinamento interno italiano; questa condizione non si verifica in capo agli OICR, posto che il patrimonio dell’OICR stesso non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale.

L’operazione, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, comportando solo la “confluenza” dei comparti della SICAV nell’OICR incorporante, senza liquidazione o rimborso delle quote, è evento fiscalmente non realizzativo, né può essere assimilato a uno switch tra fondi. 

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