Revoca del concordato semplificato per omissioni e lacune informative
Il parere dell’ausiliario si uniforma alla relazione del commissario
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio può essere revocato, ai sensi dell’art. 106 del DLgs. 14/2019, sia nel caso in cui si accerti il compimento di atti in frode, sia quando si verifichi, in qualsiasi momento, la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni necessarie per dichiararne l’ammissibilità.
Il vaglio del tribunale, in particolare, non si limita alla sola ritualità della proposta ma si estende sino alla verifica della sua non manifesta implausibilità ossia della sua fattibilità, anche sul piano economico (App. Milano 21 marzo 2024).
Pertanto, ne va disposta la revoca ove il piano risulti inverosimile, non vi sia la possibilità di verificare la correttezza delle assunzioni su cui si fonda né la veridicità dei dati aziendali; parimenti, inficia ...