Da risarcire il lavoratore disabile part time se è modificato unilateralmente l’orario
Il lavoratore disabile assunto, a tempo parziale, in applicazione della L. 68/99 ha diritto al risarcimento del danno subìto a causa della modifica unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro in assenza di clausole elastiche. A tal fine, anche in presenza di una domanda di liquidazione del danno in via equitativa, è sufficiente l’allegazione, da parte del lavoratore, del danno subìto.
Lo ha affermato ieri la Cassazione con la sentenza n. 28657; nel caso di specie, il datore di lavoro aveva modificato unilateralmente la collocazione temporale della prestazione del lavoratore in difformità a quanto convenuto nel contratto, che non conteneva clausole elastiche. Le parti non avevano, infatti, pattuito per iscritto, come previsto dalla legge, alcuna clausola che consentisse al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o di aumentarne la durata. I giudici hanno così chiarito che, in assenza di tali clausole, l’unilaterale modifica della collocazione temporale contrattualmente pattuita dell’orario part time costituisce un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Con la sentenza sono, poi, state aggiunte alcune considerazioni legate alla condizione di disabilità del lavoratore part time, in quanto, in tale specifica ipotesi, risulta ancora più importante la programmabilità del tempo libero da parte del dipendente. Occorre anche tenere presente la possibile incompatibilità con le sue minorazioni di una diversa collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata.