Ammessa la scissione con scorporo a favore di beneficiaria preesistente
Verrà superato l’art. 2506.1 c.c. che contempla solo la beneficiaria di nuova costituzione
Con l’art. 9 comma 1 lett. e) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), il Governo è stato delegato a introdurre nell’ordinamento gli effetti fiscali della scissione mediante scorporo “disciplinata dall’art. 2506.1 c.c. codice civile”. In base a tale norma, “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”.
A tal fine, lo schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES prevede l’introduzione del comma 15-ter nell’art. 173 del TUIR, il quale contiene una serie di disposizioni specificamente riferite “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile”. ...