Scorporo per conferimento o scissione con riflessi diversi sui requisiti pex
Riguardo a una successiva cessione della scorporante della partecipazione avuta in cambio il requisito dell’holding period ha tempi differenti
Una società, che intende scorporare in una newco una partecipazione di controllo o di collegamento, può procedervi in regime fiscale di “realizzo controllato” ex artt. 175 o 177 del TUIR, oppure in regime fiscale di “neutralità” ex art. 173 del TUIR, a seconda che, per attuare detto scorporo, scelga di avvalersi del “tradizionale” strumento giuridico del conferimento oppure del “nuovo” strumento giuridico della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.
Se la società attua lo scorporo tramite conferimento in regime fiscale di “realizzo controllato” ex artt. 175 o 177 del TUIR, la partecipazione che la società scorporante riceve in cambio nella società conferitaria si considererà da essa posseduta, anche ai fini delle
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