In rilievo i tassi di cambio dei singoli Stati Ue per la dichiarazione del trasporto di contanti
L’Avvocata generale presso la Corte di Giustizia Ue, Tamara Ćapeta, in relazione alla causa C-745/23, ha presentato ieri le seguenti conclusioni: l’art. 3 § 1 del Regolamento 2018/1672/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita – che obbliga il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore a 10.000 euro a dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell’Unione o esce dall’Unione e a metterlo a loro disposizione a fini di controllo – deve essere interpretato nel senso che esso non prevede un metodo specifico per determinare il valore in euro di una valuta (mezzo di scambio e non merce) il cui tasso di cambio non sia pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE).
Spetta, quindi, agli Stati membri determinare il metodo per effettuare siffatta conversione valutaria.