Accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione di NASpI o DIS-COLL
L’INPS ha illustrato, con messaggio n. 4011 di ieri, le modalità di iscrizione al SIISL e i relativi adempimenti per i percettori di NASpI e DIS-COLL che, si ricorda, a far data dal 24 novembre 2024, sono iscritti d’ufficio alla piattaforma.
In primo luogo, viene ribadito il termine di 15 giorni – decorrente dalla data in cui si inizia a fruire della prestazione – entro il quale il beneficiario di NASpI o DIS-COLL è tenuto ad accedere al SIISL per immettere i dati utili per il patto di attivazione digitale e alla relativa sottoscrizione, le informazioni necessarie a integrare il curriculum vitae e per redigere patto di servizio personalizzato.
L’INPS ha precisato che il mancato rispetto di tale termine non comporta la diretta applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 comma 7 lett. a) del DLgs. 150/2015. Infatti, in tale ipotesi, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma una comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l’impiego al fine di stipulare il patto di servizio personalizzato e programmare le attività previste dalla legge.
Diversamente, ferma restando la disciplina ex art. 21 comma 2 del DLgs. 150/2015, il Centro per l’impiego segnala al SIISL la mancata partecipazione – senza giustificato motivo – del beneficiario nonché le sanzioni previste dall’art. 21 comma 7 lett. a) del DLgs. 150/2024. Viene poi evidenziato che l’utente può in qualsiasi momento modificare i propri dati di contatto e-mail e i recapiti telefonici e che l’accesso alla piattaforma è consentito fintanto che lo stesso sia titolare della prestazione.
In caso di cessazione della NASpI o della DIS-COLL, è prevista l’archiviazione dell’iscrizione al SIISL per un periodo di 5 anni. Invece, in caso di sospensione l’iscrizione alla piattaforma permane. Da ultimo si ricorda che le proposte di lavoro e le opportunità di formazione sono visibili indipendentemente dalla stipula del patto di servizio personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici per l’applicazione della condizionalità, che resta regolata dal DLgs. 150/2015.