Vendita di cosa altrui acquistata per morte dal terzo di dubbia validità
Difficile definire i confini con il divieto di patti successori
L’art. 1478 c.c. contempla una particolare figura di vendita ad effetti obbligatori denominata “vendita di cosa altrui”. In questo schema negoziale, il venditore promette all’altra parte il trasferimento della proprietà di un bene, mobile o immobile, facente capo a un soggetto terzo. Per forza di cose, una convenzione così configurata è insuscettibile di produrre l’effetto traslativo della proprietà in virtù del semplice incontro tra proposta e accettazione (c.d. principio consensualistico ex art. 1376 c.c.), posto che il dante causa non può trasferire all’avente causa maggiori diritti di quanti non ne abbia. Piuttosto, la vendita di cosa altrui fa sorgere l’obbligazione dell’alienante di procurare all’acquirente la proprietà della cosa, ...