Fissate le modalità di certificazione del TCF per chi ha già aderito all’adempimento collaborativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2024, contenente le modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework – TCF) dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 128/2015.
Il DM riguarda i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del DLgs. 221/2023, tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.
Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto e, successivamente, con cadenza almeno triennale, i soggetti interessati acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
La certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell’art. 4 del DLgs. 128/2015, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all’art. 4 comma 1-quater del medesimo decreto.
In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.
La verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all’art. 5 comma 2 del DLgs. 128/2015.