Trascrizione ordinaria per il diritto di superficie «6+6» per impianti da fonti rinnovabili
I contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili, che, a norma dell’art. 5 comma 2-bis del DL 15 maggio 2024 n. 63, non possono avere durata inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni:
- continuano ad accedere (nel rispetto dei requisiti di forma) al regime della trascrizione dei contratti preliminari;
- ma, ferma restando l’efficacia sostanziale dell’atto (durata 6+6), gli effetti della trascrizione saranno comunque disciplinati dall’art. 2645-bis c.c. che prevede, per tale formalità, l’efficacia massima di un triennio.
Inoltre, la proroga, espressamente prevista dalla legge, dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4, pubblicata ieri, nella quale si valuta l’impatto, sulle norme in tema di trascrizione, delle nuove disposizioni in tema di durata dei contratti di superficie per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, contenute nell’art. 5 comma 2-bis del DL 63/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 101/2024 (si veda “Ulteriori presupposti per le moratorie delle imprese agricole” del 17 luglio 2024).
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