Debitore incapiente anche in presenza di reddito e di beni mobili registrati
La violazione del merito creditizio attenua la colpa del debitore
Il debitore persona fisica, purché meritevole, può accedere, per una sola volta, alla procedura di esdebitazione del c.d. sovraindebitato incapiente ex art. 283 del DLgs. 14/2019; la limitazione, in termini di numeri di accessi, è diretta conseguenza della sua natura “eccezionale”, posto che con l’esdebitazione il debitore ottiene una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti, sebbene non vi sia stata alcuna loro soddisfazione neppure minima o parziale (Trib. Taranto 28 febbraio 2024).
L’istituto, in altri termini, introduce una deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), riconosciuta a quel debitore che non ha nulla da offrire ai propri creditori al quale, tuttavia, solo in questo modo, può essere consentita una seconda
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