Non bastano i dati formali per provare la residenza a Monaco
Nell’ordinanza n. 1292 di ieri, 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione affronta il tema della prova della residenza estera da fornire nel caso in cui la persona, cancellata dalle anagrafi della popolazione residente, si sia traferita in uno Stato o territori a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 (nel caso di specie, nel Principato di Monaco). Si ricorda che, a norma dell’art. 2 comma 2-bis del TUIR, in tali casi opera la presunzione legale di residenza in Italia, salvo prova contraria, che deve essere fornita dal soggetto formalmente residente all’estero.
Nello specifico, la Suprema Corte non ha ritenuto idonei a supportare l’effettiva residenza estera gli elementi di prova forniti dal contribuente, in quanto costituiti da dati meramente formali; si trattava dell’iscrizione all’AIRE, della mancanza di legami familiari con l’Italia, dell’abitazione disponibile in Monaco, dell’assicurazione sull’abitazione stipulata a Monaco, di autovetture di proprietà con targa monegasca, dei consumi di energia elettrica comprovanti l’uso dell’abitazione a Monaco, del documento di identità monegasco, della patente monegasca e del passaporto comprovante la residenza a Monaco, oltre che delle dichiarazioni fiscali presentate all’estero e del pagamento a Monaco dei contributi pensionistici.
Tali elementi sarebbero, infatti, smentiti da una serie di ulteriori dati fattuali, emergenti dalle indagini esperite in sede penale (intercettazioni, pedinamenti, verifiche sul territorio, utilizzo del telepass, dichiarazione di terzi), stante il fatto che in sede di verifica erano emerse attività fraudolente da cui la persona aveva tratto proventi illeciti.
Dalle indagini era emersa la presenza costante del contribuente in Italia, la presenza in Italia della casa di residenza abituale con compagna, nonché la residenza in Italia di tutti i suoi familiari.
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