Si può escludere il recesso ad nutum se il contratto d’opera ha un termine finale
La deroga convenzionale non esige un patto espresso
Con l’ordinanza n. 1375 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui, in tema di contratto di prestazione d’opera professionale, la facoltà di recesso ad nutum da parte del cliente, prevista dall’art. 2237 comma 1 c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà fino al termine del rapporto.
La deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso non esige necessariamente un patto specifico ed espresso, ma può essere sufficientemente integrata anche dall’apposizione di un termine di durata a un rapporto di collaborazione professionale continuativa.
In tale ultima ipotesi è, però, sempre necessario accertare in concreto se la pattuizione di ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41