Trattative da avviare per l’accordo fiscale nella composizione negoziata
Dubbi operativi provenienti dalle prime applicazioni della norma
L’imprenditore, anche agricolo, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, può formulare una proposta alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione avente a oggetto il pagamento, parziale e/o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
È esclusa, invece, la possibilità di falcidiare e/o dilazionare il pagamento del debito amministrato dagli enti previdenziali e assicurativi, dei tributi locali e di tutti quei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea; l’esclusione non riguarda, invece, l’IVA.
Sotto l’aspetto procedimentale, ai sensi dell’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, l’accordo fiscale dev’essere sottoscritto dalle parti interessate e comunicato all’esperto; l’efficacia
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