Per l’omologa del concordato semplificato basta un vantaggio concreto per i creditori
Confermata la natura concorsuale dell’istituto anche ai fini IVA
In tema di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25-sexies comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII), la proposta può essere omologata quando non arrechi un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e inoltre assicuri un’utilità a ciascun creditore.
A queste conclusioni è giunto da ultimo il Tribunale di Pescara con il provvedimento del 27 gennaio 2025.
Con riferimento a tale duplice verifica che deve compiere il Tribunale, il requisito dell’assenza del pregiudizio è integrato quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella della liquidazione giudiziale.
Più problematica è la corretta individuazione del concetto di utilità.
Dal raffronto con la previsione dell’art. 84 comma 3 del
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