Prima casa salva con l’acquisto entro un anno anche se la scrittura non è autenticata
Nel caso esaminato dalla Cassazione la registrazione attribuiva data certa
L’art. 2643 comma 1 n. 1 c.c. specifica che la trascrizione nei registri immobiliari è obbligatoria per “i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”.
L’obbligo di trascrizione è posto a tutela della sicurezza dei trasferimenti, in quanto garantisce l’opponibilità dell’atto ai terzi. Lo precisa l’art. 2644 c.c., ove dispone che “gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”.
In pratica, se Caio vendesse il medesimo immobile:
- oggi a Tizio, con atto non trascritto;
- e domani a Sempronio con atto trascritto;
Sempronio potrebbe opporre ...
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