Il pignoramento del c/c si estingue con la dilazione dei ruoli
La sola domanda di dilazione sospende la riscossione
Il pignoramento, primo atto della fase esecutiva, può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente del debitore, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario, che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
L’art. 72-ter del DPR 602/73 prevede limiti di pignorabilità dei salari e degli stipendi: la pignorabilità del quinto, derivante dall’art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500 a 5.000 euro e a un decimo quando la somma non arriva a 2.500 euro. Se l’accredito delle somme a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, “gli obblighi
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