ACCEDI
Mercoledì, 11 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Sull’attestazione di conformità per i documenti si può ancora fare meglio

Con le modifiche del decreto correttivo i difensori possono tirare un sospiro di sollievo, ma il legislatore potrebbe valutare di incidere di più sul sistema

/ Federico GIOTTI e Salvatore MUSSO

Giovedì, 20 marzo 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Pubblichiamo l’intervento di Federico Giotti, Vicepresidente UNGDCEC, e di Salvatore Musso, Presidente Commissione Studio UNGDCEC “Processo Tributario, accertamento e Riscossione”.

Già da giorni si rincorrono le notizie sulla prossima emanazione del c.d. “decreto correttivo” recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e che contiene novità importanti in diversi ambiti di grande interesse per i contribuenti, dal concordato preventivo biennale fino alla messa a regime dell’invio annuale delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria, transitando anche, per quanto di interesse, dall’obbligo di attestazione della conformità dei documenti depositati nel processo tributario, facente capo all’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/1992, introdotto dal DLgs. 220/2023 per i giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024. Ambito tematico rispetto al quale si apprende di una modifica normativa che, nel porsi di fatto a favore dell’operatività dei difensori tributari, va nella direzione rilevata dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili in un comunicato stampa da poco pubblicato.

Nello specifico, l’associazione dei giovani professionisti aveva avuto modo di commentare l’improvvida interpretazione della disposizione in esame che si stava prospettando prima dell’intervento del citato decreto correttivo, vista in particolare una presa di posizione “ufficiale” emersa all’incontro con la stampa specializzata dello scorso febbraio: stando a tale interpretazione il difensore sarebbe stato di fatto obbligato ad attestare la conformità di tutti i documenti depositati nel fascicolo rispetto agli originali, anche se non in possesso dello stesso difensore, in evidente contrasto in primo luogo – al netto della questione giuridica in senso stretto – con il proposito di semplificazione insito nella natura telematica del processo tributario.

Al contrario, la recente modifica del richiamato comma 5-bis porterebbe alla necessità, per gli stessi difensori, di attestare la conformità dei documenti depositati esclusivamente con riguardo a quelli analogici detenuti.

Come anticipato si tratta di un’ipotesi di modifica da salutare senz’altro con favore, dal momento che grazie a simile formulazione della norma verrebbe meno il rischio che si creino indebite restrizioni del diritto di difesa, in grado di colpire in primis l’operato dei difensori nonché, conseguentemente, le parti del processo (segnatamente quelle “private”).

Si può nondimeno notare che, per com’è stata concepita la modifica alla norma in discorso, viene sostanzialmente meno la ratio a essa sottesa: ciò in quanto l’attestazione di un documento depositato, rispetto a quello analogico detenuto dallo stesso depositante, risulta un mero tuziorismo privo di significato. È infatti chiaro a tutti – anche a chi non si occupa strettamente di contenzioso in ambito fiscale – che il documento che il difensore include fra gli atti è sicuramente conforme a quello che egli stesso detiene, specialmente se in formato analogico; ragion per cui tale attestazione non aggiunge nulla a quanto avviene in sede di deposito, se non un ulteriore (e senza dubbio poco utile) adempimento processuale per i professionisti.

Circostanza che peraltro, volendo tornare alla “questione semplificazione”, stride altresì con l’eliminazione dell’obbligo di firma digitale degli stessi allegati inseriti nel fascicolo, come già accade da quasi due anni a questa parte, nello specifico a partire dal 15 maggio 2023, a esito di quanto previsto dal DM del 21 aprile dello stesso anno.

Esaurito dunque l’esame della modifica normativa nella prospettiva de iure condito, si può passare a quella de iure condendo, evidenziando come sia chiaro ai professionisti (non solamente a quelli giovani) che un passo avanti, sicuramente rilevante, è stato fatto, ma che ciò non implica in alcun modo che ci si debba fermare qui. Riteniamo infatti che si possa/debba spingere nella direzione di migliorare ancor di più il sistema, a partire dalla consapevolezza di quanto espresso in precedenza sul fatto che simile disposizione riguardante l’attestazione non risulta di certo necessaria; il tutto, quantomeno, nella forma che sarà sottoposta all’esame delle competenti Commissioni parlamentari che a breve la esamineranno, prima del via libera definitivo al decreto correttivo.
Motivo per cui pare sia venuta meno la stessa giustificazione a mantenere la norma in vigore a livello di ordinamento processuale.

Ci preme dunque rilevare che per il legislatore c’è ancora in tempo per riflettere e, soprattutto, per avere coraggio nell’incidere maggiormente in un iter normativo che ha già mostrato segni di miglioramento di particolare rilievo (ma che, ça va sans dire, è sempre e ulteriormente migliorabile).

TORNA SU