Si presume solo in un modo il consenso dei creditori nella trasformazione progressiva
Occorre comunicare la delibera e attendere sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
La Cassazione, nell’ordinanza n. 11819/2025, ha stabilito che, ai fini della presunzione del consenso alla trasformazione da società di persone a società di capitali (nella specie, da snc a società consortile a responsabilità limitata), ex art. 2500-quinquies c.c., non è possibile attribuire rilevanza al fatto che il creditore sociale precedente alla trasformazione abbia acquisito conoscenza dell’operazione tramite modalità diverse dalla prevista comunicazione.
Questa, infatti, non può essere “bypassata” (o ritenuta sottintesa) dall’emissione di fatture intestate alla società di capitali, perché la norma non lo prevede né esplicitamente, né implicitamente.
Non è il creditore sociale a dover provare di aver negato il consenso alla liberazione dei soci della società ...
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