La prescrizione decorre spirati i 60 giorni dalla notifica della cartella
Un discorso simile va fatto per l’accertamento esecutivo, ma qualche incertezza resta
In base alla regola dettata dall’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, perciò, a livello assolutamente generale, dal giorno successivo a quando il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
Nel sistema tributario, salvo eccezioni circoscritte, la prescrizione decorre in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o dell’accertamento esecutivo: prima il sistema fiscale è retto da termini decadenziali.
Tecnicamente, la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo non interrompono la prescrizione per la ragione esposta, ma rappresentano il momento a partire dal quale la prescrizione decorre.
Alla luce dell’art. 25 del ...
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