Per il recupero di crediti esteri il decorso del quinquennio non comporta la decadenza
Non necessaria la traduzione del titolo esecutivo estero nella notifica al contribuente
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13279/2025, si è nuovamente pronunciata sulla disciplina relativa all’assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero di crediti tributari.
Guardando al caso di specie, la disciplina sub iudice sulla mutua assistenza dei crediti tributari esteri è quella (applicabile ratione temporis) di cui alla direttiva n. 2001/44/Ce recepita nel nostro ordinamento dal DLgs. n. 69/2003, successivamente abrogata (a far data dal 1° gennaio 2012) dalla direttiva 2010/24/Ue recepita dall’Italia con il DLgs. 149/2012.
La norma di natura transitoria di cui all’art. 18 del citato DLgs. 149/2012 prevede che alle procedure di recupero avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 (come nel caso) continuino ad applicarsi le disposizioni previste dal precedente
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