Per la falcidia nel concordato fallimentare si guarda alla perizia di stima
La relazione del professionista è funzionale anche al voto
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13331 del 19 maggio 2025, in relazione ad una fattispecie relativa al concordato fallimentare, si è soffermata sulla problematica relativa alla necessità, in presenza di un patto para concordatario – con il quale i creditori ipotecari accettavano un pagamento parziale del credito – della perizia ex art. 124 del RD 267/42 e sulle conseguenze della sua omissione.
In termini generali, la giurisprudenza che si è occupata del tema (Cass. n. 22045/2016) propende per l’irrilevanza della relazione del professionista designato dal tribunale quando la proposta preveda l’integrale pagamento del credito privilegiato, anche con semplice dilazione, sul presupposto che, in questo caso, la misura del soddisfacimento non è legata al valore di mercato dei beni
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