Per la NASpI, sono considerate giornate di lavoro effettivo anche le pause fisiologiche del rapporto
Con la pronuncia n. 15660 di ieri, 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in materia di requisiti necessari per l’accesso alla NASpI, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015 nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1 comma 171 della L. 207/2024.
In particolare, la Corte, uniformandosi a quanto recentemente statuito con la sentenza n. 13529 dello scorso 20 maggio (si veda “Diritto alla NASpI anche se la prestazione lavorativa non è eseguita” del 22 maggio 2025), ha chiarito come il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” di cui al menzionato art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015 risulti integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni altra giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
Dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione va considerata effettiva non solo laddove sia concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche posto che, in tali ipotesi, non si verifica un’interruzione dell’obbligazione contributiva né di quella retributiva.
Lo stesso però non può dirsi al cospetto di eventi che, per legge, determinano una temporanea sospensione del rapporto di lavoro e delle prestazioni delle parti (ad es., maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale). In questi casi, che impediscono totalmente lo svolgimento dell’attività e che determinano la sospensione delle obbligazioni principali delle parti, il lavoro non può considerarsi “effettivo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015.
Tuttavia, in tali ipotesi, la sospensione del rapporto di lavoro è l’effetto della protezione che l’ordinamento riconosce ai sensi dell’art. 38 Cost. a situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore. Pertanto, per calcolare i dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, devono escludersi, sono cioè neutralizzati, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle prestazioni reciproche.
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