Fattura per l’immobile venduto emessa in nome e per conto dell’erede del debitore esecutato defunto
Il professionista delegato che procede alla vendita di un immobile strumentale pignorato nell’ambito di una procedura esecutiva in danno di un imprenditore deceduto è tenuto ad emettere fattura in nome e per conto dell’erede, se questi ha continuato l’attività del defunto; a tal fine non rileva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che non siano stati assolti gli adempimenti fiscali funzionali alla regolarizzazione della successione.
È questo, in estrema sintesi, uno dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 232, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La cessione a seguito di una espropriazione forzata può considerarsi effettuata nell’esercizio dell’impresa laddove:
- il debitore esecutato sia soggetto passivo;
- i beni siano strumentali all’attività di impresa.
Nel caso oggetto di interpello, in cui il debitore esecutato era deceduto e aveva cessato la partita IVA, l’Agenzia afferma che “pur non risultando agli atti che siano stati assolti gli adempimenti fiscali” funzionali alla “regolarizzazione” della vicenda successoria e “senza entrare nel merito dei profili civilistici della successione ereditaria (…), la cessione ha avuto luogo in regime di impresa”, posto che il bene non è mai uscito dalla disponibilità dell’erede.
Ne consegue che la vendita dell’immobile strumentale va considerata esente da IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72, non essendo stata esercitata nei termini l’opzione per l’imponibilità. Il professionista delegato sarà tenuto all’emissione della fattura elettronica in nome e per conto del soggetto passivo, indicando, nella sezione “cedente/prestatore” i dati della ditta individuale dell’erede, e valorizzando la voce “soggetto terzo” nel campo relativo al soggetto emittente.
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