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Ratificato l’Accordo con il Giappone in materia di vacanza-lavoro

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 ottobre 2025

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Il Ministero del Lavoro ha reso noto ieri che con la L. 17 settembre 2025 n. 136, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, è stato ratificato l’Accordo con il Giappone in materia di vacanza-lavoro.
Tale Accordo prevede che ciascuna parte rilasci, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell’altro Paese nel caso in cui risulti in possesso di una serie di requisiti, tra cui l’intenzione di entrare nell’altro Paese (c.d. “Paese ospitante”) principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze e un’età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Il numero di visti per vacanza-lavoro rilasciabili è stabilito annualmente da ciascuna parte.

Il visto permette al possessore di esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle vacanze. I possessori di visti vacanza-lavoro validi possono rimanere nel Paese ospitante come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un anno dalla data di ingresso. In particolare, i cittadini giapponesi possono esercitare l’attività professionale sul territorio italiano per un periodo massimo di sei mesi e non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro.

La domanda per ottenere il visto vacanza-lavoro deve essere presentata presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d’origine.

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